venerdì 31 ottobre 2014

Concessioni al mercato coperto di via Boccaccio: il Comune fa marcia indietro




Saranno ripristinate le concessioni pluriennali previste dalla legge sul commercio ambulante, dando così  un minimo di certezza agli operatori di settore.


La novità è contenuta nella risposta all’interrogazione del consigliere comunale Michele Bressan che sullo specifico argomento aveva interpellato l’assessore Pettarin il quale peraltro, inizialmente aveva tergiversato. Messo alle strette, invece, come risulta dal contenuto della ennesima interrogazione alla quale il consigliere è stato costretto per avere una risposta esaustiva  dall’esponente della Giunta municipale su fatti che, comunque, riguardano la passata amministrazione è stato, alla fin fine, ammesso che i contratti in atto non sono conformi a quanto espressamente previsto non solo dalla legge regionale ma anche da quella statale per le attività di vendita che si svolgono all’interno dei mercati comunali.
Questa la sintesi delle richieste del consigliere Michele Bressan di Gorizia è tua:

“ [… ] In questa prospettiva che sarebbe stata avallata dal Consiglio comunale sono state adottate delle scelte che si richiede o meno di confermare:

1) Nonostante la vigente disciplina preveda che le aree destinate a mercato, sia pubbliche che private, vadano date in concessione al privato per un periodo decennale, (articolo 49 legge regionale 29/2007) il Comune di Gorizia ha trasformato il rapporto in normale contratto di locazione;

2) Tale scelta comporta il fatto che nel caso in cui l’immobile fosse stato destinato secondo le previsioni del piano di settore del commercio, il Comune avrebbe potuto – in qualsiasi momento – dare disdetta al contratto in corso, senza alcun onere a carico dell’Ente;

3) Se, invece, fosse stato mantenuto il rapporto concessorio decennale, agli occupanti i banchi di vendita al momento della revoca della concessione, prima della normale scadenza, sarebbe stato dovuto un indenizzo, così come previsto dall’articolo 21-quinquies, (Revoca del provvedimento) della legge 241/1990.

4) Si può ritenere che nessun capace imprenditore sia disponibile alla stipula di un contratto di locazione a durata imprevedibile, con la conseguenza che il progressivo abbandono dei banchi di vendita è imputabile alla mancanza di prospettive certe, in grado di ammortizzare gli eventuali investimenti prima di veder assicurata la fidelizzazione della clientela.

Nessun commento: